Not. Gaetano Petrelli
Gli artt. 13 ss. della legge
18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) contengono una nuova disciplina
dell’imposizione fiscale sulle successioni e donazioni, in vigore dal 25
ottobre 2001. Sommariamente, le novita’ possono cosi’ sintetizzarsi:
- e’ soppressa l’imposta
sulle successioni e donazioni;
- le donazioni o liberalita’
tra vivi, a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta
e dagli altri parenti fino al quarto grado, se di valore superiore ad euro
180.759,91 (o lire 350.000.000), sono assoggettate, per la quota che eccede il
suddetto importo, alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili
agli atti onerosi (e quindi, generalmente, ad imposta di registro);
- si applicano peraltro a
tale imposta di registro le regole su base imponibile, franchigie, agevolazioni
ed esenzioni gia’ dettate in materia di imposta sulle donazioni;
- il totale delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili
oggetto di successione, costituiti da terreni agricoli o montani, non puo’
comunque eccedere il valore fiscale degli stessi;
- in attesa dei decreti legislativi che dovranno ridisciplinare organicamente la materia, dovra’ ancora essere presentata la dichiarazione di successione, con riferimento agli immobili oggetto di successione;
- in caso di defunto
residente all’estero, di cui e’ nota l’ultima residenza in Italia, e’
competente l’ufficio delle entrate del luogo di tale ultima residenza;
- l’art. 16 detta alcune
disposizioni antielusive in caso di trasferimento di partecipazioni sociali ed
aziende, ed estende a tutte le successioni e donazioni aventi ad oggetto
aziende il regime di neutralita’ fiscale ai fini delle imposte dirette.
Per quanto concerne le
principali conseguenze interpretative, ed implicazioni operative:
A) – SUCCESSIONI MORTIS
CAUSA:
- rimangono in vigore, ai
fini delle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento
successorio, le norme sulla determinazione della base imponibile dettate dal D.
Lgs. 346/1990;
- secondo l’amministrazione
finanziaria, peraltro, le passivita’ successorie non rilevano ai fini della
determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale
(circ. n. 91/E);
- viene meno (se non per le
successioni apertesi anteriormente al 25 ottobre 2001) l’istituto della
dilazione dell’imposta di successione;
- appare dubbia l’attuale
vigenza dei divieti ed obblighi previsti dall’art. 48 del suddetto T.U.;
- appare non piu’ necessario
il verbale notarile di apertura di cassette di sicurezza, per le successioni
apertesi successivamente alla novella (essendo sufficiente un atto notorio, od
una dichiarazione sostitutiva dello stesso, per dimostrare alla Banca chi sono
gli aventi diritto);
- nella dichiarazione di
successione vanno inseriti i soli beni immobili; non vanno piu’ indicati
cespiti di altra natura, ne’ le passivita’ (ove si concordi con
l’amministrazione finanziaria sulla loro irrilevanza);
- per le dichiarazioni di
successione da presentarsi successivamente al 1° gennaio 2002 – in analogia con
quanto disposto dalla Circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 in tema di Invim
– occorre distinguere le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1999, e
quelle apertesi anteriormente: nelle prime i valori potranno essere indicati
sia in lire che in euro, nelle seconde dovrebbero essere indicati solo in lire;
- deve plausibilmente
ritenersi che obbligati alla presentazione della dichiarazione siano soltanto i
chiamati alla successione immobiliare, e che l’obbligo solidale di pagamento
delle imposte ipotecaria e catastale faccia carico ai beneficiari di ciascun
immobile; quanto ai termini per la presentazione, valgono le regole previgenti;
- in caso di successione
avente ad oggetto partecipazioni sociali, secondo l’amministrazione finanziaria
si assume come costo, ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF, il
costo in capo al defunto;
- in caso di successione
immobiliare, sempre ai fini della plusvalenza IRPEF si assume come costo in
capo all’erede o legatario il valore dichiarato nella dichiarazione di
successione;
B) – DONAZIONI E LIBERALITA’
TRA VIVI:
- la donazione non e’ piu’
soggetta ad imposta di donazione; pertanto, la donazione a favore del coniuge,
dei parenti in linea retta, e dei parenti in linea collaterale fino al quarto
grado non e’ piu’ soggetta ad alcuna imposta di donazione, neanche l’imposta
fissa;
- anche la donazione ad
estranei, di valore inferiore ad euro 180.759,91 (lire 350.000.000) e’ soggetta
a registrazione gratuita (salva, ovviamente, l’applicazione delle imposte
ipotecarie e catastali);
- ne consegue che, per le
donazioni mobiliari, l’indicazione del valore nell’atto di donazione e’
necessaria solo ai fini repertoriali; appare comunque consigliabile, per i
riflessi di ordine civilistico, che il valore dichiarato venga parametrato ai
valori effettivi dei cespiti donati (compreso, ad esempio, l’avviamento per
aziende e quote sociali);
- nelle donazioni
immobiliari l’indicazione del valore e’ comunque necessaria, oltre che ai fini
repertoriali, anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, se dovute in
misura proporzionale.
- la donazione, ad affini
anche in linea retta, a parenti nei gradi successivi a quelli sopra indicati e
ad estranei (compreso il convivente more uxorio) e’ soggetta ad imposta
di registro solo per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire
350.000.000);
- a tale imposta di registro
si applicano le regole sue proprie, ma si applicano le regole dell’imposta di
donazione per la determinazione della base imponibile (con detrazione quindi
del valore dell’onere per la donazione modale); si applicano inoltre sia le agevolazioni previste ai fini
dell’imposta di registro, sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di
donazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in caso di contrasto prevale
il sistema dell’imposta di registro;
- tra le agevolazioni
applicabili alle donazioni ad estranei, vi sono anche quella per l’acquisto
della prima casa, ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
(nell’ipotesi in cui il precedente acquisto fosse ovviamente soggetto ad
imposta di registro o ad IVA);
- giusto l’espresso richiamo
delle franchigie gia’ previste per l’imposta di donazione, si applica
all’imposta di registro di cui sopra il meccanismo del coacervo, e cio’ anche
con riferimento alle donazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore
della riforma;
- ovviamente, tale coacervo
opera solo con riferimento all’imposta di registro in caso di donazione a
soggetti diversi dal coniuge o dai parenti piu’ vicini, per la parte di valore
eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000); conseguentemente, solo in tali
donazioni – e non piu’, quindi in quelle a favore di coniuge e parenti –
andranno indicati in atto gli estremi ed il valore delle precedenti donazioni,
ovvero il fatto che non vi siano state precedenti donazioni;
- in caso di donazione effettuata
da soggetto IVA, la stessa e’ soggetta ad imposta sul valore aggiunto, chiunque
sia il beneficiario, e qualunque sia il valore di beni e diritti donati;
- la donazione di
partecipazioni sociali e’ esente da imposta di donazione e di registro; trattandosi
di donazione ad estranei eccedente la franchigia, si applica l’imposta fissa di
registro, ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
131/1986, ma non si applica la tassa sui contratti di borsa;
- la norma sulle
“liberalita’ collegate” a trasferimenti di immobili o aziende soggetti ad
imposta proporzionale di registro o ad Iva perde di significato con riferimento
alle donazioni esenti da imposizione, mentre continua ad essere applicabile
alle donazioni a soggetti estranei di valore superiore a quello di franchigia;
- la presunzione di
liberalita’ diviene nella maggior parte dei casi inapplicabile. Salvo ipotesi
marginali (quali, ad esempio, le compravendite tra parenti in linea retta o
coniugi cui siano applicabili le agevolazioni sui terreni montani, o sulla
piccola proprieta’ contadina), il carico fiscale dell’atto oneroso e’
complessivamente superiore a quello della donazione. Ne consegue che diviene
superflua, nella maggior parte degli atti, la dichiarazione di insussistenza di
parentela in linea retta o coniugio.